Sulla faccenda, si è espressa la Corte di Giustizia Tributaria di II° grado del Lazio con sentenza n.6333/2023, depositata il 9.11.2023, statuendo che “Questa Corte condivide le statuizioni del giudice di primo grado, che ha effettuato una ricostruzione completa della questione e riportato la giurisprudenza della Corte di Cassazione e quella della Corte di Giustizia Tributaria di Il grado del Lazio, giurisprudenza che statuisce la necessaria allegazione dell'atto dirigenziale autorizzativo. 3 In tal senso, Corte di Cassazione, Sezione 6 - 5 - sentenza n. 1544 7 del 201 O e Sezione 5, Ordinanza n. 20628 del 2017. Tra l'altro, anche in questa fase di giudizio, il Collegio rileva che il Comune non ha allegato l'atto dirigenziale autorizzativo” (sentenza visibile su www.studiolegalesances.it – sez. Documenti).

La vicenda trae origine da un contribuente che aveva impugnato innanzi alla Corte Tributaria di Roma un avviso di accertamento del Comune di Fiumicino relativo a terreni edificabili, contestando la sua illegittimità per difetto di sottoscrizione da parte del funzionario incaricato. In particolare, la firma a mezzo stampa risultava invalida per mancato rispetto dei requisiti previsti dalla Legge n.549/1995.

I giudici di primo grado, accogliendo il ricorso, rilevavano che il Comune avrebbe dovuto produrre la determina dirigenziale di conferimento dei poteri in capo al funzionario che aveva sottoscritto l'avviso impugnato, ma ciò non era avvenuto.

Il Comune proponeva appello che dunque veniva rigettato poiché i giudici hanno evidenziato la palese violazione dell'art.1, co.87 della Legge n.549/1995, il quale espressamente sancisce "La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale".

Dalla sentenza emerge, inoltre, come anche in appello il Comune non abbia prodotto la determina dirigenziale di conferimento dei poteri in capo al funzionario che ha sottoscritto l'avviso di accertamento.

Ne deriva, pertanto, che l'omissione dell'atto dirigenziale autorizzativo è un elemento cruciale che invalida la firma a mezzo stampa, rendendo di conseguenza nullo l'avviso di accertamento.

Sul punto, si sottolinea anche un vecchio articolo a firma dell’Avv. Matteo Sances pubblicato su Altalex ma ancora attuale dal titolo, link a seguire: Atti tributari: sottoscrizione ancora necessaria?

Dott. Danilo Romano

www.centrostudisances.it

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Funzionario senza delega? Accertamento Fiscale nullo

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19.02.2024

Sulla faccenda, si è espressa la Corte di Giustizia Tributaria di II° grado del Lazio con sentenza n.6333/2023, depositata il 9.11.2023, statuendo che “Questa Corte condivide le statuizioni del giudice di primo grado, che ha effettuato una ricostruzione completa della questione e riportato la giurisprudenza della Corte di Cassazione e quella della Corte di Giustizia Tributaria di Il grado del Lazio, giurisprudenza che statuisce la necessaria allegazione dell'atto dirigenziale autorizzativo. 3 In tal senso, Corte di Cassazione, Sezione 6 - 5 - sentenza n. 1544 7 del 201 O e Sezione 5, Ordinanza n. 20628 del 2017. Tra l'altro, anche in questa fase di giudizio, il Collegio rileva che il Comune non ha........

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