Nello specifico il D.Lgs. n.219/2023 all’art. 1, comma 1, lettera p) ha sostituito integralmente il vecchio art.13 dello Statuto, concernente il “Garante del Contribuente”, con il nuovo Garante Nazionale del Contribuente.

Non nasconde la delusione per le modifiche normative effettuate il Presidente di Partite Iva Nazionali, il Dott. Antonio Sorrento, il quale fa presente che “Speravamo nella creazione di una vera Authority indipendente, terza e imparziale che potesse tutelare veramente i diritti dei contribuenti ma purtroppo non è così, poiché la realtà non cambia rispetto al precedente Garante. Con la scusa della riforma l’unica cosa realmente accaduta è che si è ridotto il numero dei garanti, prima presenti in ogni regione e ora solo uno a livello nazionale ma i poteri non sono cambiati, anzi risultano diminuiti”.

Nello specifico, il nuovo art. 13 rubricato “Garante nazionale del contribuente”, al comma 1, ha previsto che “E' istituito il Garante nazionale del contribuente, organo monocratico con sede in Roma che opera in piena autonomia e che è scelto e nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze per la durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta tenuto conto della professionalità, produttività ed attività svolta”. Continuando, al comma 2 “Il Garante nazionale del contribuente è scelto tra: a) magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, in servizio o a riposo; b) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, in pensione, designati in una terna formata dai rispettivi ordini nazionali di appartenenza”. Poi, al comma 3 “Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al Garante nazionale del contribuente dagli uffici del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze”. Infine, al comma 4 Il Garante nazionale del contribuente, sulla base di segnalazioni scritte del contribuente o di qualsiasi altro soggetto che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria: a) può rivolgere raccomandazioni ai direttori delle Agenzie fiscali ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi; b) può accedere agli uffici finanziari per controllarne la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente, nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico; c) può richiamare gli uffici finanziari al rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 12 nonché al rispetto dei termini previsti per il rimborso d'imposta; d) relaziona ogni sei mesi sull'attività svolta al Ministro dell'economia e delle finanze, ai direttori delle Agenzie fiscali, al Comandante generale della Guardia di finanza, individuando gli aspetti critici più rilevanti e prospettando le relative soluzioni; e) con relazione annuale fornisce al Governo e al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale”.

Come si legge nel testo del decreto e dalle risultanti modifiche, il “Garante Nazionale del Contribuente”, avrà sede in Roma, una durata di 4 anni e sarà rinnovabile una sola volta.

Per quanto riguarda i poteri, sulla scia delle segnalazioni ricevute per iscritto, direttamente dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato a risolvere una controversia rientrante nelle sue sfere di competenza, il Garante potrà infatti rivolgere raccomandazioni ai direttori delle Agenzie fiscali”, controllare la “funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione” al contribuente, richiamare gli uffici finanziari al rispetto dei diritti del contribuente sottoposto a verifiche fiscali e dei termini previsti per i rimborsi di imposta. Ogni sei mesi consegnerà una relazione al Mef ai capi delle Agenzie e al comandante generale della Guardia di finanza con le criticità più rilevanti e individuando le possibili soluzioni. Una volta all’anno dovrà fornire a governo e Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale.

Continua dunque il Presidente SorrentoNon appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto, i professionisti del nostro Comitato Scientifico hanno provveduto a fare un raffronto tra la nuova norma e la precedente e abbiamo notato, dunque, come rispetto al passato sia stata cancellata la possibilità al nuovo Garante di individuare (ossia il vecchio comma 11 dell’art.13). Ma non solo; è stato eliminato anche il vecchio comma 6 del precedente articolo 13, il quale recitava ”.

Per Partite Iva Nazionali appare chiara, dunque, la perdita dei (già pochi) poteri in capo al nuovo Garante nazionale del Contribuente e per questo motivo preannuncia un’urgente petizione in Senato.

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Nuovo Garante del Contribuente: i poteri diminuiscono

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15.01.2024

Nello specifico il D.Lgs. n.219/2023 all’art. 1, comma 1, lettera p) ha sostituito integralmente il vecchio art.13 dello Statuto, concernente il “Garante del Contribuente”, con il nuovo Garante Nazionale del Contribuente.

Non nasconde la delusione per le modifiche normative effettuate il Presidente di Partite Iva Nazionali, il Dott. Antonio Sorrento, il quale fa presente che “Speravamo nella creazione di una vera Authority indipendente, terza e imparziale che potesse tutelare veramente i diritti dei contribuenti ma purtroppo non è così, poiché la realtà non cambia rispetto al precedente Garante. Con la scusa della riforma l’unica cosa realmente accaduta è che si è ridotto il numero dei garanti, prima presenti in ogni regione e ora solo uno a livello nazionale ma i poteri non sono cambiati, anzi risultano diminuiti”.

Nello specifico, il nuovo art. 13 rubricato “Garante nazionale del contribuente”, al comma 1, ha previsto che “E' istituito il Garante nazionale del contribuente, organo monocratico con sede in Roma che opera in piena autonomia e che è scelto e nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze per la durata di quattro anni, rinnovabile una........

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