Qual è la responsabilità del cosiddetto medico di base che rifiuta una visita al domicilio dell’assistito o rifiuta di consegnare referti e prescrizioni direttamente all’assistito? Se la visita “telefonica” porta ad una errata diagnosi, incorre in responsabilità il medico di base che non ha eseguito un accertamento diretto o il paziente che ha indicato sintomi sbagliati o insufficienti?
(Luca, Ponsacco)


Quello che comunemente è chiamato “medico di famiglia” è tecnicamente definito “medico di assistenza primaria” (Map), ed è il professionista liberamente scelto dal paziente al quale è affidata gratuitamente l’assistenza medico-generica di ciascun utente iscritto al Servizio Sanitario Nazionale. È corretto, e ormai pacifico, ritenere che il Map è un pubblico ufficiale. Chiunque si trovi nel territorio dello Stato italiano - anche se senza cittadinanza - ha il diritto di ottenere l’assegnazione, presso la Asl territorialmente competente, di un medico già selezionato e convenzionato con il Ssn, che sarà obbligato a prestare assistenza medica primaria al paziente in forma totalmente gratuita, senza poter opporre alcun rifiuto alla richiesta del paziente. Le modalità con cui viene offerta la prestazione medico-generica è certamente cambiata nel corso del tempo: dalla più comune visita ambulatoriale o visita a domicilio, si assiste ormai sempre più di frequente ai primi consulti telefonici e alla richiesta e trasmissione telematica (via e-mail o sms) dei referti e delle ricette. È l’effetto della cosiddetta telemedicina. Si può dire, dunque, che primario compito del Map a seguito dell’introduzione della telemedicina è quello di avere un contatto costante, diretto e in tempo reale col proprio assistito, per valutare immediatamente il rischio clinico del paziente e per indirizzarne le cure o la diagnosi in visita domiciliare, visita ambulatoriale, visita a distanza o visita specialistica. Già solo la prima valutazione di necessità, opportunità e/o possibilità di visita diretta è una prestazione medica di base, con la conseguenza che incorre certamente in responsabilità sanitaria il Map che rifiuta una visita al domicilio dell’assistito quando questa si rivela necessaria, o rifiuta di consegnare referti e prescrizioni direttamente all’assistito o fornisce un’errata diagnosi al proprio paziente a seguito di visita “telefonica” o meno.

Certamente non può ritenersi colpevole l’assistito che abbia fornito al proprio Map sintomi sbagliati o insufficienti a seguito di una visita in telemedicina, posto che è in ogni caso compito del Map - nel corso della prestazione a distanza - quello di valutare l’opportunità di una visita ambulatoriale o a domicilio ovvero l’invio al pronto soccorso o l’approfondimento medico-specialistico.

Quanto alla natura della responsabilità del Map nei confronti del proprio assistito, sotto il profilo civilistico, è tecnicamente una “responsabilità contrattuale da contatto sociale”, giacché l’affidamento del paziente e la prestazione del sanitario non trova fonte in un contratto ma nel rapporto che si instaura tra il medico e il paziente in virtù non dell’accordo tra le parti, ma di un obbligo legale o come conseguenza di un altro rapporto contrattuale instauratosi tra medico e Asl, soggetti diversi rispetto a quelli del “contatto sociale”. Contrattuale è, invece, la natura della responsabilità dell’Asl verso il paziente, posto che la stessa discende dal rapporto contrattuale tra queste parti e dall’adempimento della prestazione di assistenza medica svolta dall’Asl nei confronti del proprio iscritto, attraverso il medico convenzionato. Ne consegue, pertanto, che il paziente che ritiene di aver subìto danni per responsabilità del Map, potrà rivolgere le proprie lamentele sia personalmente al medico, sia all’Asl ove quel medico è convenzionato. In ogni caso, per ottenere l’accertamento e l’eventuale risarcimento, il paziente dovrà dimostrare di aver avuto un contatto (telefonico, ambulatoriale o a domicilio) con il medico di base e di aver subìto una lesione a causa di negligenza, imprudenza o imperizia di quest’ultimo.

Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura (via Nino Pisano 6, Pisa). I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

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Quali le responsabilità del medico di base nei confronti dei pazienti

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15.04.2024

Qual è la responsabilità del cosiddetto medico di base che rifiuta una visita al domicilio dell’assistito o rifiuta di consegnare referti e prescrizioni direttamente all’assistito? Se la visita “telefonica” porta ad una errata diagnosi, incorre in responsabilità il medico di base che non ha eseguito un accertamento diretto o il paziente che ha indicato sintomi sbagliati o insufficienti?
(Luca, Ponsacco)


Quello che comunemente è chiamato “medico di famiglia” è tecnicamente definito “medico di assistenza primaria” (Map), ed è il professionista liberamente scelto dal paziente al quale è affidata gratuitamente l’assistenza medico-generica di ciascun utente iscritto al Servizio Sanitario Nazionale. È corretto, e ormai pacifico, ritenere che il Map è un pubblico ufficiale. Chiunque si trovi nel territorio dello Stato italiano - anche se senza cittadinanza - ha il diritto di ottenere l’assegnazione, presso la Asl territorialmente competente, di un medico già selezionato e convenzionato con il Ssn, che sarà obbligato a prestare assistenza medica primaria al paziente in forma totalmente........

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