Per i pensionati con Quota 100, Quota 102 e Quota 103 non è possibile cumulare i redditi da lavoro con quello della pensione. Lo spiega l’Inps confermando che questi pensionati dovranno aspettare fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, cioè 67 anni di età, per poter decidere se riprendere l’attività lavorativa.

L’incumulabilità non riguarda però tutte le forme di reddito da lavoro. I fruitori di Quota 100, 102 e 103 non possono infatti percepire redditi da lavoro autonomo né da lavoro dipendente, ma è consentito loro svolgere attività di lavoro autonomo occasionale fino al limite di reddito annuo di 5.000 euro. Entro tale limite, chi ha optato per queste forme di pensione anticipata potrà quindi svolgere “un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l’esercizio dell’attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti dell’abitualità e della professionalità”. Se questa soglia fosse stata superata prima della maturazione della pensione, precisa però il patronato Inca Cgil, e quindi il pensionando avesse svolto prestazioni ordinarie come lavoratore autonomo, il problema non si porrebbe.

Per il pensionamento sarà solamente necessario interrompere la propria attività. Il mancato rispetto dell’incumulabilità dei redditi da lavoro con quelli di queste forme di pensione anticipata comporta la sospensione della pensione per il resto dell’anno solare, nonché il recupero delle mensilità erogate nel corso dell’anno da parte dell’Inps. Vi sono però delle fonti di reddito che non sono rilevanti ai fini dell’incumulabilità della pensione ottenuta con Quota 100, 102 o 103. Non vanno infatti considerate a tale fine le indennità percepite dagli amministratori locali e, più in generale, quelle connesse a cariche pubbliche elettive. Non sono rilevanti nemmeno i redditi da impresa né le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l’apporto del pensionato non sia costituito da prestazioni lavorative, cioè se la partecipazione avviene solo con il proprio capitale. Anche i compensi per l'esercizio della funzione sacerdotale non sono incumulabili con la pensione, così come non lo sono le indennità per i giudici di pace, per i giudici onorari aggregati né per i giudici tributari.

È cumulabile con la pensione l’indennità sostitutiva del preavviso, in quanto ha natura risarcitoria e non retributiva. Sono compatibili con queste forme di pensionamento anche i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. Lo è anche l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, così come le indennità percepite per trasferte e missioni fuori del territorio comunale, i rimborsi per spese di viaggio e di trasporto, spese di alloggio, spese di vitto che non concorrono a formare il reddito imponibile ai sensi del Te sto Unico delle imposte sui redditi.

Il medesimo principio di incumulabilità si applica fino al raggiungimento dei 67 anni di età, proprio a partire dal 2024, anche all’Ape Sociale. Fino allo scorso anno era infatti possibile cumulare a questa prestazione fino a 8.000 euro di lavoro dipendente o parasubordinato o fino a 4.800 euro di lavoro autonomo. L’altro grande cambiamento per l’Ape Sociale è stato l’aumento di cinque mesi dell’età anagrafica minima per l’accesso allo strumento, che diventa così di 63 anni e 5 mesi.

L’incumulabilità con i redditi da lavoro funziona allo stesso modo, ma fino al raggiungimento di 42 anni e 10 mesi di contributi (41 e 10 mesi per le donne) anche per quanti beneficiano della pensione per lavoratori precoci.

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Pensioni redditi da lavoro cumulo regole

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26.02.2024

Per i pensionati con Quota 100, Quota 102 e Quota 103 non è possibile cumulare i redditi da lavoro con quello della pensione. Lo spiega l’Inps confermando che questi pensionati dovranno aspettare fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, cioè 67 anni di età, per poter decidere se riprendere l’attività lavorativa.

L’incumulabilità non riguarda però tutte le forme di reddito da lavoro. I fruitori di Quota 100, 102 e 103 non possono infatti percepire redditi da lavoro autonomo né da lavoro dipendente, ma è consentito loro svolgere attività di lavoro autonomo occasionale fino al limite di reddito annuo di 5.000 euro. Entro tale limite, chi ha optato per queste forme di pensione anticipata potrà quindi svolgere “un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l’esercizio dell’attività, peraltro, deve........

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